(massima n. 1)
Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 L. n. 898 del 1970 (come novellati dalla L. n. 74 del 1987), il pubblico ministero č litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed č titolare di un autonomo potere d'impugnazione in relazione agli interessi dei suddetti figli, con la conseguenza che, ove uno dei coniugi abbia proposto appello avverso un capo della sentenza di primo grado riguardante i predetti interessi, il relativo atto d'appello deve essere notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 c.p.c.; tale integrazione č necessaria anche quando nel giudizio di secondo grado sia ritualmente intervenuto il procuratore generale presso la Corte d'appello, atteso che il pubblico ministero presso il giudice ad quem non ha il potere di impugnare la sentenza di primo grado e pertanto dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui č intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi del citato art. 331 c.p.c.