(massima n. 1)
Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitivitā in senso sostanziale e dell'idoneitā al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non č idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898.