(massima n. 1)
Nel giudizio diretto allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'omessa produzione, all'atto del deposito del ricorso, dei documenti riguardanti il reddito indicati dall'art. 5 comma nono legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, non determina l'inesistenza o la nullitą della conseguente pronuncia, rispetto alla quale le questioni di natura patrimoniale assumono carattere accessorio ed eventuale.