(massima n. 1)
L'art. 4, comma quarto, della L. 1° dicembre 1970, n. 898, contenente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, rimette al prudente apprezzamento del presidente del tribunale la valutazione della sussistenza e della gravitą dei motivi che impediscono la comparizione personale delle parti e lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Pertanto, nell'assenza di una delle parti, il rinvio dell'udienza di comparizione al fine di esperire tale tentativo costituisce l'esercizio di un potere eminentemente discrezionale, non sindacabile in sede di legittimitą.