(massima n. 1)
Nel giudizio di divorzio, il tentativo di conciliazione delle parti, mediante audizione separata delle stesse, configura un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale fra i coniugi, e, quindi, sul presupposto della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, qualora, senza giustificazione, detto tentativo non sia stato effettuato né dal presidente del tribunale né dal giudice istruttore, ovvero sia stato compiuto senza le modalità prescritte, si verifica una nullità che rende illegittima la sentenza di divorzio. Per contestare che il tentativo di conciliazione dei coniugi, nel giudizio di divorzio, sia stato ritualmente ed effettivamente compiuto, benché dal verbale di udienza risulti (soltanto) che sentiti i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, si dà atto che il tentativo di conciliazione non riesce, è necessaria la proposizione della querela di falso.