(massima n. 1)
La disciplina dello scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso č identica nei presupposti e negli effetti; non rileva, pertanto, ai fini della "mutatio libelli" che la domanda di divorzio sia presentata come scioglimento di matrimonio concordatario o come cessazione del matrimonio civile, dovendo il giudice fare riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi" sostanziali ed effettivi.