(massima n. 1)
Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, č necessario il ministero di un difensore ai sensi dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., trattandosi di procedura camerale che risolve una controversia su diritti soggettivi e di natura contenziosa, anziché volontaria, definita con provvedimento suscettibile di passare in giudicato. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato la nullitą della sentenza di primo grado nel rilievo che il ricorso con cui i coniugi avevano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato sottoscritto dalle parti personalmente).