(massima n. 1)
Ai fini della proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, da parte di coniugi già separati, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, la separazione di fatto è equiparata a quella giudiziale o convenzionale omologata, purché iniziata «almeno due anni» prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 893 del 1979; mentre il requisito della sua protrazione ininterrotta per un quinquennio (o per sei anni in caso di opposizione dell'altro coniuge) può utilmente maturarsi anche dopo l'entrata in vigore della detta legge.