(massima n. 1)
Al fine dell'esperibilitą dell'azione per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fondata sulla esistenza di una separazione personale, la maturazione del termine di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 va riscontrata con riferimento non alla data della presentazione del ricorso, ma a quella della notificazione del medesimo.