(massima n. 1)
Il termine triennale di ininterrotta separazione fissato, dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (cosģ come modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1987, n. 74), per la proponibilitą della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere gią decorso all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria, il quale segna il momento in cui la domanda deve ritenersi proposta. Del resto, quando il legislatore ha inteso ricondurre la produzione di determinati effetti giuridici, non alla mera proposizione della domanda giudiziale, ma alla conoscenza che di essa abbia avuto la parte convenuta in giudizio, lo ha espressamente specificato.