(massima n. 1)
Al fine della proponibilitā della domanda di divorzio, che venga fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estintosi, la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, č idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo d'ininterrotta separazione, tenuto conto che tale comparizione comporta la formale constatazione della volontā dei coniugi di cessare la convivenza, e che gli effetti della stessa non restano travolti dall'estinzione del relativo processo (art. 189, disp. att. c.p.c.).