(massima n. 1)
In considerazione del fatto che in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. E) L. 1° dicembre 1970, n. 898, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano presuppone la cittadinanza italiana dell'attore, oltreché la sua residenza in Italia, deve ritenersi, nel caso parallelo in cui un cittadino italiano sia convenuto dal coniuge straniero con domanda di divorzio davanti al giudice straniero, che quest'ultimo ha il potere di conoscere della causa secondo i principi vigenti nell'ordinamento italiano in tema di competenza giurisdizionale, e quindi di pronunciare sentenze suscettibili di produrre effetti in Italia (art. 797 primo comma n. 1 c.p.c.), solo se l'attore straniero, oltreché residente, sia anche cittadino dello Stato a cui appartiene il giudice adito.