(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 155, quarto comma, c.c. (nel testo novellato con la L. 19 maggio 1975, n. 151), che attribuisce al giudice della separazione personale il potere di assegnare l'abitazione della casa familiare al coniuge cui vengono affidati figli minorenni, che non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, č applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in forza del rinvio non ricettizio alla norma suddetta contenuto nell'art. 12 della L. 12 dicembre 1970, n. 898.