(massima n. 1)
Quando nel corso di una fase di impugnazione di capo della sentenza di divorzio — passata in giudicato quanto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio — relativo alla quantificazione della misura dell'assegno stabilito, per il mantenimento di un figlio, a favore di uno degli ex coniugi (il quale può vantare un diritto iure proprio per il contributo dell'altro genitore anche quando il figlio sia divenuto maggiorenne, se lo stesso non sia autosufficiente) si verifica la morte della parte beneficiaria dell'assegno, non si determina la cessazione della materia del contendere, perché il principio della irrinunciabilità e intrasmissibilità del diritto al mantenimento non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda giudiziale, per le rate scadute.