(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma sesto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sollevata in relazione agli artt. 29, 3, 31 Cost., nella parte in cui contempla il diritto all'assegno per il coniuge divorziato che non abbia mezzi adeguati; tale diritto trova infatti fondamento nella solidarietà post-coniugale, espressione del più generale dovere di solidarietà economico-sociale sancito all'art. 2 Cost., dalla quale sorge l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell'ex coniuge privo di mezzi adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal divorzio, in piena conformità al valore del matrimonio come indicato dall'art. 29 Cost.; neppure può ravvisarsi contrasto nella parte in cui l'articolo richiamato non esclude la permanenza del diritto all'assegno, qualora l'obbligato contragga nuove nozze, non potendo la sussistenza di tale diritto essere fatta dipendere dalla volontà dell'obbligato, e dovendo la costituzione del nuovo nucleo familiare essere valutata ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge.