(massima n. 1)
Le cause concernenti l'assegno di divorzio non sono riconducibili alle cause relative ad alimenti che vanno identificate nelle liti aventi ad oggetto l'obbligo legale di prestare gli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c. stante la chiara diversitą tra le finalitą dei due istituti e tra i presupposti per il sorgere dell'una e dell'altra obbligazione. Di conseguenza alle cause predette si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742.