(massima n. 1)
La contumacia di una delle parti in causa rappresenta l'esercizio di un suo potere processuale, garantito e disciplinato da precise disposizioni del c.p.c. (artt. 290 e 294), e non può essere trasformata in elemento di prova circa la fondatezza delle tesi della controparte; essa, come il silenzio nella dogmatica dei rapporti giuridici sostanziali, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà e lascia inalterata la naturale contrapposizione delle situazioni giuridiche tra attore e convenuto. Conseguentemente, nessun significato di rinunzia all'assegno di divorzio può desumersi dalla contumacia del coniuge convenuto nel giudizio proposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.