(massima n. 1)
In tema di divorzio, la domanda di dichiarazione di "nullitą" o inefficacia originaria dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile e di mantenimento per il figlio, comprende quella minore di inefficacia da una certa data o di revoca degli obblighi stessi, in base al principio generale che nega che la decisione, che contiene un "minus" rispetto a quanto domandato, configuri una ultra o extra petizione, essendo implicita in tale domanda la richiesta di un termine da cui far decorrere le nuove statuizioni (in applicazione di questo principio la S.C. non ha ritenuto viziata da ultrapetizione la pronuncia del giudice di merito che, a fronte della domanda dell'attore di dichiarare nullo l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile all'ex coniuge e quello di mantenimento del figlio, aveva revocato il relativo obbligo dal momento in cui l'ex coniuge era passato a nuove nozze ed il figlio era divenuto economicamente autosufficiente).