(massima n. 1)
Il giudice non può concedere l'assegno di divorzio senza che vi sia stata domanda della parte interessata. Tuttavia, se nel giudizio di scioglimento di matrimonio il convenuto, opponendosi, insista per il mantenimento del vincolo e dei relativi obblighi, patrimoniali e non, l'eventuale domanda subordinata — formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni — avente ad oggetto la statuizione dell'assegno patrimoniale in caso di accoglimento della domanda attrice, non può ritenersi una domanda «nuova», ma solo una modificazione, consentita dall'art. 184 c.p.c., delle conclusioni precedentemente assunte.