(massima n. 1)
L'attribuzione di un assegno ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, non può essere disposta d'ufficio, ma deve essere oggetto di specifica domanda. A tal fine non è sufficiente la richiesta di regolamento dei reciproci rapporti patrimoniali rivolta da uno dei coniugi al presidente del tribunale, nella fase preliminare, dopo il vano esito del tentativo di conciliazione.