(massima n. 1)
Nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile (art. 5, quarto comma, legge 898/70) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali, cosģ che il giudice di appello deve rigettare la richiesta avanzata per la prima volta dinanzi a lui dal coniuge avente diritto, a nulla rilevando che questi sia rimasto contumace in primo grado.