(massima n. 1)
Nel giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'iniziale disponibilità del coniuge a versare l'assegno divorzile all'altro, che non abbia tempestivamente proposto la relativa richiesta, non può considerarsi domanda giudiziale, non essendo questo legittimato a sostituirsi al titolare del diritto alla percezione di detto assegno, con la conseguenza che è illegittimo il relativo riconoscimento giudiziale.