(massima n. 1)
Nel procedimento di divorzio trovano applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte; peraltro, tale domanda non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo; per accertare se sia stata o meno proposta, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. (Nella specie, negli atti introduttivi il ricorrente aveva chiesto l'accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile della moglie, la quale si era opposta e, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio, essendo deceduto l'ex coniuge, aveva riassunto il giudizio nei confronti degli eredi formulando formalmente domanda di assegno; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la comune volontà delle parti di far accertare il diritto della moglie al mantenimento).