(massima n. 1)
Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile (per non avere nella fattispecie concreta quest'ultimo mai svolto funzioni di carattere alimentare), le somme corrisposte al coniuge pił debole, in base ad una pronuncia poi rivelatasi ab initio errata, debbono essere restituite, trovando la loro erogazione esclusivo fondamento in un titolo originato dalla infondata domanda del coniuge «debole».