(massima n. 1)
In tema di divorzio, l'eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sč sufficiente e idoneo a dimostrare l'esistenza di una situazione di convivenza "more uxorio" tra il coniuge beneficiario dell'assegno ed un terzo, avente nel tempo i caratteri di stabilitą e continuitą tali, da far presumere che il beneficiario dell'assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino la revisione dell'assegno medesimo.