(massima n. 1)
Il diritto all'assegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, rappresentando detta convivenza soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di «mezzi adeguati» rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; la convivenza more uxorio infatti, avendo natura intrinsecamente precaria, non fa sorgere obblighi di mantenimento e non presenta quella stabilitą giuridica, propria del matrimonio, che giustifica la definitiva cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.