(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 5 penultimo comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, secondo la quale l'obbligo alla corresponsione dell'assegno di divorzio cessa con il nuovo matrimonio del coniuge creditore, trova giustificazione nel sorgere del diritto di quest'ultimo a conseguire il mantenimento dal nuovo coniuge. Detta norma, pertanto, non può essere invocata nel diverso caso di relazione extraconiugale del divorziato, ancorché con connotati di continuità, non implicando essa alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente.