(massima n. 1)
In tema di assegno divorzile, l'art. 5 settimo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, nell'affidare al giudice del merito il potere di escludere l'aggiornamento automatico dell'assegno medesimo, ove comporti risultati di evidente iniquità, non elenca ipotesi tassative e tipiche, né consente di circoscrivere la situazione d'iniquità al solo caso in cui le entrate del soggetto obbligato abbiano carattere di rigidità. Detta facoltà di deroga deve pertanto ritenersi esercitabile pure in presenza di redditi di lavoro, verosimilmente incrementabili in futuro, se le peculiarità della concreta vicenda rendano ingiusto un prefissato aumento periodico dell'ammontare dell'assegno.