(massima n. 1)
In tema di assegno di divorzio, l'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74, il quale, integrando l'art. 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, contempla l'adeguamento automatico di tale assegno almeno in relazione agli indici di svalutazione monetaria (salvo il caso di palese iniquitą), trova immediata applicazione, quale ius superveniens di natura sostanziale, nei giudizi in corso, e, quindi, anche in sede di legittimitą, ove il ricorso investa la questione cui si riferisce detta innovazione.