(massima n. 1)
L'indicizzazione dell'assegno di divorzio č stata specificamente prevista dal legislatore (art. 5, settimo comma, L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74) ed il giudice deve provvedere al riguardo indipendentemente da apposita domanda, ma tale potere-dovere č assolto con l'indicazione del criterio di adeguamento, senza che sia necessario prevedere criteri alternativi al fine di assicurare il risultato pił favorevole per il coniuge destinatario dell'assegno.