(massima n. 1)
In tema di determinazione dell'assegno divorzile, ove il giudice di merito non ne fissi la decorrenza dalla data della domanda, avvalendosi della facoltą sancita dall'art. 4, decimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, esso spetta dalla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.