(massima n. 1)
In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, l'accordo intervenuto tra i coniugi in ordine all'attribuzione dell'usufrutto sulla casa coniugale a titolo di corresponsione dell'assegno di divorzio in unica soluzione, a norma dell'art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, č idoneo a configurare la titolaritā di detto assegno, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae utilitā espressive della natura solidaristico-assistenziale dell'istituto; ne consegue che tale costituzione di usufrutto soddisfa il requisito della previa titolaritā di assegno prescritto dall'art. 5 della legge ai fini dell'accesso alla pensione di reversibilitā, o, in concorso con il coniuge superstite, alla sua ripartizione.