(massima n. 1)
Qualora la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi sia avvenuta a mezzo di una convenzione accessoria alla sentenza di divorzio, l'interpretazione della convenzione č attivitā demandata al giudice di merito, (che utilizzerā i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c.) e non sarā sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto di privilegiare, nell'interpretazione della convenzione accessoria, il criterio del comportamento complessivo delle parti, e la regola finale dettata dall'art. 1371 c.c., consistente nell'equo contemperamento degli interessi delle parti).