(massima n. 1)
Gli accordi economici intervenuti fra i coniugi al momento della separazione non possono spiegare efficacia preclusiva alla determinazione giudiziale dell'assegno di divorzio, atteso che, ove la causa di tali accordi fosse la liquidazione preventiva e forfettaria dell'assegno di divorzio, essi sarebbero nulli, sia per l'indisponibilitą dell'assegno di divorzio (rafforzata dalla legge n. 74 del 1987 che ha conferito al suddetto assegno natura eminentemente assistenziale), sia per illiceitą della causa (avendo tali accordi sempre l'effetto di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status); diverso č il caso delle intese economiche prospettate dalle parti con la domanda congiunta di divorzio ai sensi dell'art. 4 legge n. 74 del 1987, poiché tali intese (che vanno pur sempre sottoposte ad una valutazione giudiziale) si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno gią deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato.