(massima n. 1)
In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria (art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987) č subordinato alla disponibilitā delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicitā, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge. Ne consegue che l'acquiescenza della parte interessata, che non contesti le risultanze e la completezza di detta documentazione, preclude alla medesima di dedurre in sede d'impugnazione il mancato uso di tali poteri da parte del tribunale e, in caso di contestazione, ove il giudice non faccia uso di essi, incombe sulla parte l'onere di dedurre in sede d'impugnazione l'uso mancato, insistendo per il suo esercizio.