(massima n. 1)
L'art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 — il quale stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale «dispone» indagini sui redditi e patrimoni delle parti, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria — ed il successivo art. 6, comma 9 — il quale dispone che i provvedimenti in materia di contributo per il mantenimento dei figli minori debbono essere emessi «dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice» — introducendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova d'ufficio, hanno operato una deroga alle regole generali sull'onere della prova, deroga comportante che le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell'istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate. Dette norme, intese a sancire poteri istruttori d'ufficio per finalità di natura pubblicistica, stante l'identità della ratio, sono applicabili anche al procedimento di revisione delle disposizioni concernenti l'assegno di divorzio e il contributo di mantenimento dei figli minori, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 898 del 1970.