(massima n. 1)
In tema di divorzio, il coniuge che richiede l'assegno di cui al sesto comma dell'art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898, mentre può limitarsi a dedurre di non avere i mezzi adeguati, trasferendo così sulla controparte l'onere probatorio della contraria verità, allorché deduce invece la impossibilità per ragioni obiettive di procurarsi quei mezzi ha l'onere di provare il fondamento di tale situazione.