(massima n. 1)
In tema di assegno divorzile, la mancata prova, da parte del ricorrente che ne chieda l'attribuzione, delle condizioni richieste dalla legge non comporta quale conseguenza automatica il rigetto della domanda, in quanto nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o per istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice. (Nella specie, alla stregua di tale principio la Suprema Corte, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la fondatezza della domanda diretta all'attribuzione di assegno divorzile sulla base della documentazione prodotta dalla controparte a dimostrazione dei propri redditi, integrata dalle risposte rese dall'attrice in sede di interrogatorio libero, e dalle cartelle mediche relative ad un ricovero ospedaliero, dalle quali era emerso, quale dato non contestato dalla controparte, che l'attrice stessa non era in grado di sostenere un lavoro continuativo che le consentisse di procurarsi un reddito sufficiente alla propria sopravvivenza).