(massima n. 1)
Il coniuge che afferma il proprio diritto all'assegno divorzile non deve provare la propria inadeguatezza ad un tenore di vita autonomo e dignitoso, bensė la propria inadeguatezza, per cause oggettive, a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; ne consegue che, ove sia provato che il livello socio-economico della coppia durante la vita comune fu assai modesto, non č sufficiente che l'istante provi il proprio stato di disoccupazione attraverso l'iscrizione alle liste di collocamento, essendo necessaria la prova dell'inesistenza assoluta di possibilitā di lavoro, che, pur minime e occasionali, siano tali da garantire i limitati mezzi idonei a conservare il modestissimo tenore di vita goduto in precedenza.