(massima n. 1)
L'assegno di divorzio, ai sensi dell'articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalitą di tutelare il coniuge economicamente pił debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non siasi potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell'assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale risulti, per volontą e colpa del richiedente l'assegno, solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (nella specie, per inconsumazione).