(massima n. 1)
In tema di assegno di divorzio, il criterio delle «ragioni della decisione» previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 se per un verso postula una indagine sulla responsabilitą del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo della vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale ed alla ricostituzione del consorzio familiare, per altro verso deve essere inteso nel senso che il comportamento dei coniugi anteriore alla separazione resta pur sempre separato ed assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, preso atto che la separazione era stata pronunciata senza addebito, non aveva attribuito rilievo, ai fini dell'assegno di divorzio, alla pregressa relazione extraconiugale di uno dei coniugi).