(massima n. 1)
Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio e del contributo per il mantenimento dei figli č consentita al giudice di merito l'utilizzazione dei fatti notori (art. 115, comma secondo, c.p.c.) quando sia diretta non alla stima precisa del reddito dei due coniugi, ma alla individuazione di un livello medio di reddito, che, in mancanza di elementi di prova contrari, deve presumersi conseguito.