(massima n. 1)
Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio rilevano non tutte le indennitą attribuite al dipendente per il servizio all'estero, ma unicamente quelle atte a determinargli migliori condizioni di vita; pertanto, solo queste devono valutarsi nel giudizio sulle attuali disponibilitą dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto correttamente esclusi gli incrementi economici, limitati solo ad alcune annualitą di trasferimento all'estero, di natura contingente, destinate a fronteggiare i maggiori costi di trasferimento e permanenza nel paese straniero).