(massima n. 1)
Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, deve essere considerata anche l'indennità di alloggio, riconosciuta al coniuge obbligato dal suo datore di lavoro, poiché tale emolumento, mirando a sollevare il beneficiario da possibili maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, determina migliori condizioni di vita, da cui non può prescindersi nel giudizio sulle attuali disponibilità dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente, nel perseguimento del fine di ripristinare per quanto possibile un certo equilibrio.