(massima n. 1)
Nella determinazione quantitativa dell'assegno di divorzio, il giudice può tenere conto, tra i redditi del coniuge obbligato, dei proventi pensionistici di guerra, poiché la loro non computabilità tra i redditi del beneficiario, stabilita dall'art. 27 della L. n. 313 del 1968, non riguarda il caso in cui essi debbano essere destinati alle necessità della moglie e dei figli del beneficiario stesso; tanto è vero che l'art. 24 della stessa legge dispone l'aumento dei detti proventi se il beneficiario abbia moglie e figli, anche maggiorenni e non conviventi. Né, nella destinazione parziale dei detti proventi all'assegno di divorzio, valgono i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 2 D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità delle pensioni.