(massima n. 1)
La pensione di invaliditā e gli assegni ad essa connessi, inclusa la indennitā di accompagno e di superinvaliditā, avendo natura di reddito imponibile vanno compresi nel reddito utile per la determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio, atteso che per espressa previsione del legislatore (art. 46, n. 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) costituiscono redditi da lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati e non č possibile alcuna estensione del beneficio della esclusione, contemplato per le pensioni di guerra, dal calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono, godendo queste di una disciplina particolare in considerazione della natura risarcitoria che le caratterizza e che non puō essere invece attribuita alle pensioni di invaliditā concesse agli invalidi di servizio.