(massima n. 1)
Il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898/70 non definisce ulteriormente il concetto di “adeguatezza” dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale “adeguatezza”, in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione. Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di “adeguatezza” è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale convivenza more uxorio, la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della c.d. “famiglia di fatto” (caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa sì che la valutazione di una tale “adeguatezza” non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo — finché duri tale convivenza (e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove “non compensato” all'interno della convivenza) — ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo — con ciò stesso — ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi.