(massima n. 1)
l'indagine del giudice di merito circa la capacitą lavorativa del coniuge istante va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un'attivitą concretamente espletata soltanto saltuariamente (nella specie, di estetista) giustificare l'affermazione della «esistenza di una fonte adeguata di reddito» onde negare il diritto all'assegno divorzile in capo all'istante , specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attivitą, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire, sic et simpliciter, la presunzione della effettiva capacitą del coniuge a procurarsi un reddito adeguato. Tale conclusione, condivisibile, in ipotesi, in un regime economico di piena occupazione, si appalesa del tutto astratta ed inappagante sul piano della congruenza logica in relazione all'attuale contesto sociale, alla luce del quale si rende, invece, necessaria un'indagine compiuta con riferimento alle concrete possibilitą lavorative del soggetto, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, vale a dire se il coniuge possieda effettivamente, o sia concretamente in grado di procurarsi, redditi adeguati nel significato sopra specificato.