(massima n. 1)
Al fine del disconoscimento del diritto all'assegno di divorzio (art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74), quando la possibilitą di procurarsi mezzi adeguati viene ravvisata nella possibilitą di tornare a svolgere una attivitą lavorativa (come durante il matrimonio), pur non richiedendosi che l'ex coniuge debba necessariamente svolgere lo stesso tipo di lavoro, occorre tuttavia che la possibilitą di lavorare sia rapportata, sotto l'aspetto economico-sociale, a quella svolta durante il matrimonio, non potendo ritenersi adeguata qualsiasi attivitą lavorativa, a prescindere da ogni rapporto con quella svolta in precedenza.