(massima n. 1)
La concessione dell'assegno divorzile trova presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella valutazione della sussistenza di tale presupposto, e nella conseguente, concreta liquidazione dell'assegno richiesto, correttamente il giudice di merito tiene conto dei cespiti ereditari pervenuti, in costanza di matrimonio durante il regime matrimoniale al coniuge obbligato, in quanto concorrenti a determinare il tenore di vita della coppia durante il regime matrimoniale.